I RAPPORTI TRA NORME IN MATERIA SUCCESSORIA E POLIZZE VITA

17 maggio 2021

Con la sentenza del 30 aprile 2021 n. 11421 la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, ha chiarito in via definitiva i rapporti tra norme successorie e polizze vita, risolvendo contrasti giurisprudenziali sussistenti in materia.

La pronuncia ha preso spunto da un caso particolare ove il de cuius prima di morire aveva stipulato quattro polizze vita recanti la clausola “beneficiari in caso di morte dell’assicurato: eredi legittimi”, ove al momento della stipulazione di tali polizze gli eredi legittimi erano il fratello dello stipulante e i quattro nipoti, figli della sorella premorta. L’oggetto del contendere riguardava la ripartizione dell’indennizzo assicurativo: la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Catania sosteneva, infatti, che l’indennizzo dovesse essere attribuito per metà al fratello, in proporzione alla sua quota ereditaria, e la restante metà ai quattro figli della sorella premorta, essendo i nipoti succeduti alla propria madre per rappresentazione ex art. 467 c.c. e 1412, 2 comma, c.c. Parte ricorrente, impugnando la suddetta sentenza, sosteneva l’inapplicabilità al caso di specie degli artt. 1412, 2 comma, c.c. e 467 c.c., con la conseguente ripartizione in parti uguali dell’indennizzo assicurativo tra i beneficiari in ragione di 1/5 ciascuno, a prescindere dalle quote ereditarie contemplate dalle norme in materia successoria.

Le questioni sottoposte alla decisione delle Sezioni Unite sono state così enucleate:

“a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità;

b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi;

c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr art. 1920 c.c., u.c.) imponga una divisione dell’indennizzo complessivo tra gli aventi diritto in parti uguali”;

In merito alla questione di cui al punto a) la Corte di Cassazione ha ribadito l’applicabilità in materia di assicurazione sulla vita della disciplina di cui all’art. 1920 c.c., comma 3, secondo cui “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”. Il diritto del beneficiario, perciò, nasce in suo favore dal contratto di assicurazione. Dall’applicazione dell’art. 1920 c.c., comma 3, deriva conseguentemente che la designazione quali beneficiari degli “eredi” vale esclusivamente ad individuare i soggetti beneficiari dell’indennizzo (individuazione da compiere alla morte dell’assicurato) senza implicare un “rinvio materiale” alla disciplina in materia successoria. In altre parole, il beneficiario “erede” acquista l’indennità assicurativa iure proprio e non iure successionis. In un solo caso si realizza il rimando alle norme in materia successoria, ed è quello contemplato dall’art. 1412, comma 2, c.c. recante “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante”. In tale evenienza l’acquisto dell’erede (subentrato al beneficiario inizialmente designato in polizza) opera iure hereditatis nella misura che sarebbe spettata al beneficiario iniziale premorto, secondo le quote di ripartizione ereditaria contemplate dalla normativa successoria.

In merito alla questione di cui al punto b) è stato affermato che nel caso in cui l’assicurato abbia designato nella polizza quali beneficiari i propri “eredi legittimi”, la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione né ha valore di revoca del beneficiario indicato in polizza. La sovrapposizione tra beneficiario indicato in polizza (“eredi legittimi”) e la sopravvenuta istituzione testamentaria di uno o più eredi non crea alcun conflitto di disposizioni, né incompatibilità, né sollecita una propensione per il favor testamentis a discapito del contratto di assicurazione.

Venendo alla terza questione di cui al punto c) – nucleo fondamentale della sentenza -  la Corte di Cassazione ha stabilito che “la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita (…) non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obbligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo”.

La Corte ha altresì stabilito che “con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo”. Quindi, al fine dell’individuazione dei beneficiari indicati genericamente in polizza quali “eredi” o “eredi legittimi” occorre far riferimento ai soggetti che rivestono tale status astrattamente al momento della morte dell’assicurato. Ciascuno di essi acquisterà il diritto iure proprio in parti uguali, a prescindere dai diversi criteri di ripartizione delle quote ereditarie contenute nelle norme in materia successoria. Tuttavia, in forza del disposto di cui all’art. 1412, 2 comma, c.c. , se il beneficiario che, al momento della stipula del contratto assicurativo, rivestiva astrattamente lo status di “erede” premuore all’assicurato, ad esso subentrerà per “rappresentazione” l’erede e/o gli eredi nella medesima quota che sarebbe spettata al beneficiario premorto. L’acquisto avverrà, in tal caso, iure successionis e secondo le quote di ripartizione in materia ereditaria.

Applicando, dunque, i principi summenzionati al caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte di Cassazione, in riforma della sentenza impugnata emessa dalla Corte d’Appello di Catania, ha statuito la mancata operatività dell’art. 1412, 2 comma, c.c., con conseguente ripartizione dell’indennizzo complessivo in parti uguali tra i cinque eredi beneficiari, vale a dire il fratello e i quattro nipoti, figli della sorella premorta, dell’assicurato. La sorella premorta era infatti deceduta in data anteriore alla stipulazione delle polizze assicurative, con la conseguenza che la stessa non aveva mai acquisito alcun diritto proprio in relazione alle predette polizze, mentre sin dal momento della stipulazione delle stesse i figli di quest’ultima avevano rivestito la qualità astratta di “eredi”, con acquisizione del beneficio assicurativo iure proprio e non iure successionis, al pari del fratello della madre. Trattandosi, dunque, di acquisizione del diritto iure proprio e non iure hereditatis, l’indennizzo non va suddiviso secondo le regole di successione ereditaria (che vedrebbe il fratello dell’assicurato assegnatario della metà e i quattro nipoti assegnatari della restante metà in parti tra loro uguali, subentranti per rappresentazione alla madre ex art. 467 c.c.) bensì in quote uguali per ciascuno dei cinque beneficiari.

Avv. Elide Landi

 

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