Il TAR LAZIO DEMOLISCE LE LINEE GUIDA AIFA E IL “PROTOCOLLO SPERANZA” DELLA “TACHIPIRINA E VIGILE ATTESA” E RIDA’ AI MEDICI LA DIGNITA’ DELLA LIBERTA’ DI CURA SECONDO SCIENZA E COSCIENZA

18 gennaio 2022

Con un’importantissima sentenza di merito pubblicata sabato 15 gennaio c.a., il T.A.R. del Lazio, sezione Terza Quater,  ha parzialmente annullato la Circolare del Ministero della Salute cd. “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-Cov 2”, nella versione (la seconda, perché la prima contemplava solo la somministrazione di “tachipirina e vigilante attesa”) vigente dal 26 aprile 2021 fino a ieri.

E’ necessario ricordare che detta Circolare ministeriale imponeva, colpevolmente e illegittimamente ai medici italiani, sotto un profilo squisitamente medico scientifico, il “NON utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covìd2 “.

Detta Circolare era stata generata sulla scorta delle prescrizioni AIFA cui il Ministero della Salute si era pedissequamente adeguato.

Da un punto di vista medico, ci siamo interrogati e abbiamo interrogato più volte le Autorità competenti su quale valore possano avere delle linee guida concepite per il trattamento di una patologia infettiva sconosciuta, complessa e dai molteplici meccanismi di azione come quelli imputabili alla covid19, che si presenta con caratteristiche multisistemiche e ad etiopatogenesi complessa.

Le “linee guida” infatti sono, per definizione, la summa delle evidenze scientifiche acquisite e delle certezze esperienziali della terapia clinica. Richiedono dunque anni di studi e valutazioni e costituiscono allora un ottimo riferimento per il medico curante che si ritrova a poter approfittare di un bagaglio di esperienza clinica notevole e molto spesso superiore alla propria e di un riepilogo di tutte le certezze accumulate in letteratura in anni di studi e ricerche.   Nulla di tutto questo vale però per una patologia del tutto sconosciuta sostenuta da un agente patogeno, a propria volta del tutto sconosciuto.

Si aggiunga che, quello che le linee guida non possono dare, è la valutazione specifica del singolo paziente che, comunque e sempre, spetta al curante che si fa e si farà carico, in scienza e coscienza, di somministrare una terapia il più possibile personalizzata e mirata alle specifiche condizioni e allo specifico caso del paziente medesimo.  Le linee guida non possono, dunque, né avere valore cogente né essere in qualunque modo assolutamente vincolanti e tali non possono essere considerate; restando sempre a carico del medico il libero arbitrio nei confronti delle scelte terapeutiche e conseguente relativa assunzione di responsabilità.

Da tutto ciò si evince, e lo abbiamo scritto e sostenuto in più sedi fin dai primi mesi di questa epidemia, come del tutto velleitarie fossero le linee guida elaborate per il trattamento della covid19, e del tutto inaccettabile la cogenza ad esse attribuita; una cogenza di carattere fortemente impositivo, che oggi finalmente i Giudici del T.A.R. demoliscono, nella sua stessa struttura fondazionale.

Avere privato il medico, infatti, durante questa epidemia e fino ad oggi, del proprio libero arbitrio terapeutico ed avergli imposto una linea di trattamento standardizzata e priva di qualunque reale supporto, costituisce una chiara ed evidente intromissione ingiustificata nella relazione medico paziente, mettendo il primo nella necessità di contravvenire al codice deontologico e dover scegliere tra commettere una colpa nel contravvenire ad un’imposizione ministeriale o adeguarsi sottomettendosi alla medesima, e mettendo il secondo, il paziente, nella condizione di subire un danno conseguente con il rischio di lesioni permanenti o, nei casi più gravi, dell’esito fatale.

I Giudici del T.A.R. del Lazio, in ragione dei suesposti fondamentali principi della scienza medica, con una sentenza storica e coraggiosa e in aperta opposizione alla narrativa tecno-sanitaria dominante sui principali mezzi di informazione, inchiodano quindi oggi, finalmente, AIFA e Ministro Speranza alle loro gravissime responsabilità nella errata gestione delle cure domiciliari che tante vittime hanno provocato, intasando e portando al collasso gli ospedali e le terapie intensive del nostro Paese, privando della libertà di cura il Medico di medicina generale (soprattutto) che, anche oggi, spesso per ragioni di responsabilità temute, cura il proprio paziente con paracetamolo e vigile attesa: il tutto contro ogni evidenza scientifica.

Il T.A.R. afferma al riguardo, senza mezzi termini , che “la prescrizione AIFA - come mutuata dal Ministero della salute -  contrasta…. con la richiesta professionalità del medico….. con il principio della scienza e coscienza nelle cure ….. e con la deontologia professionale, IMPONENDO , anzi IMPEDENDO l’utilizzo di terapie  dal medico ritenute idonee ed efficaci per il contrasto della malattia covid 19, COME AVVIENE PER OGNI ALTRA ATTIVITA’ TERAPEUTICA”.

Certamente, e preveniamo qui subito le facili obiezioni a questo nostro contributo giuridico- scientifico, per quanto importantissima nei principi che afferma, si tratta “solo” di una sentenza di primo grado.

Vero. Ma grava ora sul Ministro Speranza e sul suo Ministero (che dovrebbe avere primariamente a cuore la salute dei cittadini di questo Paese), la gravissima responsabilità di svolgere appello al Consiglio di Stato contro questa decisione, perseverando nella propria politica liberticida della scienza, della deontologia medica e del diritto alla salute e alla libertà di cura del paziente. Nel caso in cui questo avvenga, graverà allora sul Consiglio di Stato l’altrettanto enorme responsabilità di annullare questa sentenza di prime cure e di “rimettere il bavaglio” alla Medicina vera, quella con la “M” maiuscola, quella che ha cuore la salute del paziente e che ha “come onere imprescindibile di ogni sanitario – lo scrivono forte e chiaro i tre Giudici del Collegio del T.A.R. laziale – di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito”.

Noi di EUNOMIS comunque, medici, biologi, farmacologi e altri sanitari, giuristi, docenti universitari di diritto e medicina e avvocati liberi professionisti, noi cittadini tutti, italiani ed europei, INDIPENDENTI e LIBERI, perseveriamo con immutato vigore nella nostra missione e continueremo a condurre ogni giorno la nostra battaglia per la difesa dei diritti fondamentali dell’essere umano. Tra i quali, imprescindibili e irrinunziabili, come patrimonio acquisito dall’umanità, la libertà di cura e il diritto alla salute.

*Prof. Dott. Silvano Tramonte

Presidente e Coordinatore Gruppo medico-scientifico SANITAS EUNOMIS

*Avv. Andrea Montanari

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