LO STRALCIO DELLE “MINI-CARTELLE” E' AUTOMATICO: NON OCCORRE LO SGRAVIO DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

13 giugno 2019

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17 aprile 2019, n. 15471 , depositata lo scorso 7 giugno, ha statuito che lo stralcio delle “mini-cartelle” – previsto dall'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136- “opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell'annullamento, pur nelle more – e indipendentemente – della successiva adozione (...) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione (...)”.

Per i giudici di legittimità, quindi, la mancata adozione di tale provvedimento non assume alcun rilievo essendo un “atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione 'per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili' nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori”. Di conseguenza, “l'annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente”.

Si ricorda che il richiamato art. 4 del D.L. n. 119/2018 prevede l’annullamento automatico - alla data del 31 dicembre 2018 - dei debiti di importo residuo non superiore a 1.000 euro, calcolato alla data del 24 ottobre 2018 e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La norma dispone inoltre che le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restino definitivamente acquisite e che quelle versate dal 24 ottobre 2018 siano imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, siano rimborsate, ai sensi dell’art. 22 , commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Si evidenzia infine che le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento al decreto “Crescita” che dispone la riapertura dei termini previsti per accedere alla rottamazione delle cartelle (art. 3 , D.L. n. 119/2018).

La norma propone in particolare la possibilità di presentare la domanda di accesso alla sanatoria entro il prossimo 31 luglio, seguendo le stesse modalità già previste per la rottamazione-ter. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 17 rate.

 

Prevista inoltre la riapertura dei termini, sempre entro il 31 luglio, per il “saldo e stralcio”, cioè la sanatoria delle cartelle per omessi versamenti cui sono ammesse le persone fisiche in situazione di grave difficoltà economica (art. 1, commi 184  e ss., legge n. 145/2018).

Relativamente a quest'ultima misura, si ricorda quanto segue:

  1. sono ammessi i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  2. sono ricompresi anche i debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, ferme restando le altre condizioni previste dalla norma;
  3. sono invece esclusi i debiti di cui all'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  4. sono ammesse alla misura in esame le persone fisiche che versano in una “grave e comprovata situazione di difficoltà economica”;
  5. sussiste una “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” qualora l'Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro. Versano inoltre in tale situazione i soggetti nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
  6. ai fini del perfezionamento della sanatoria occorre versare le somme affidate all'agente della riscossione – a titolo di capitale ed interessi – nelle seguenti misure:

ISEE     PERCENTUALE

Fino a 8.500,00 euro                                        16 per cento

Oltre a 8.500,00 e fino a 12.500,00 euro           20 per cento

Oltre 12.500,00 euro                                       35 per cento

Avv. Pasquale Deninno

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