CONSENSO INFORMATO: NIENTE RISARCIMENTO DANNI SE IL PAZIENTE NON DIMOSTRA CHE AVREBBE RIFIUTATO L'INTERVENTO

01 giugno 2021

Con la recente ordinanza n.12593 del 12 maggio 2021, la Corte di Cassazione Civile torna a pronunciarsi su un caso di risarcimento danni dovuto da mancanza di informazione o, meglio, da violazione del consenso informato innanzi ad una negligenza medica.
Il caso di cui si è occupata la Corte trae origine da due interventi agli occhi che, nel tempo, avevano causato al paziente la cecità di un occhio ed il rischio di cecità dell'altro. Pertanto il paziente chiamava in causa sia il medico che la casa di cura per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti due interventi, anche alla luce della mancata informazione ricevuta.
Sia il Tribunale e sia la Corte di appello in sede di gravame avevano rigettato la domanda della paziente dal momento che la medesima non aveva provato né compiutamente allegato che, se fosse stata debitamente informata in merito alle complicanze che ne sarebbero potute derivare, non si sarebbe sottoposta agli interventi.
La Corte di Cassazione, richiamando anche i propri precedenti, ha ribadito nuovamente che "con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento (Cass. n. 2847/2010 e Cass. n. 2998/2016)".
Prosegue poi la Corte che "la necessità, per il paziente, di allegare (e dimostrare) che, se correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento è (…) necessario presupposto per il risarcimento del danno alla salute (e ciò indipendentemente dal fatto che la condotta medica sia stata colposa o non colposa)".
Dalle motivazioni adottate dalla Suprema Corte, si evince pertanto che il paziente, qualora avesse voluto ottenere un risarcimento del danno dal medico per violazione di informazione, data la mancanza del consenso informato, avrebbe dovuto provare che l'informazione sulle complicazioni lo avrebbe indotto a non sottoporsi all'intervento.
La Corte di Cassazione, ha quindi rigettato il ricorso ed ha condannato la ricorrente anche alla refusione delle spese di lite delle proprie controparti.
Avv. Pamela Negrini

Archivio news

 

News dello studio

dic24

24/12/2023

LA RESPONSABILITA’ CIVILE SANITARIA AI TEMPI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA

LA RESPONSABILITA’ CIVILE SANITARIA AI TEMPI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA

"Inizia con questo articolo, in tema di Intelligenza Artificiale (IA) e Responsabilità Medica, la collaborazione con il nostro studio legale l'avvocato Marcello Albini". Scopo della presente

nov29

29/11/2023

“LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEWBLOWING: COSA DEBBONO FARE GLI ENTI E LE AZIENDE PER METTERSI IN REGOLA”

“LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEWBLOWING: COSA DEBBONO FARE GLI ENTI E LE AZIENDE PER METTERSI IN REGOLA”

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n 24 ha apportato modifiche sostanziali alla normativa del cosiddetto Whistleblowing. Si precisa che detta normativa tutela, da eventuali “ritorsioni”, il soggetto

nov21

21/11/2023

IL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NELLE STRUTTURE SANITARIE: TRA OBBLIGO DI LEGGE E OPPORTUNITA'

IL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NELLE STRUTTURE SANITARIE: TRA OBBLIGO DI LEGGE E OPPORTUNITA'

"Inizia con questo articolo in tema di PRIVACY nell’ambito SANITARIO la collaborazione con il nostro studio legale l'avvocato Mattia Guido Pignatti Morano di Custoza".   L'entrata

News

apr19

19/04/2024

Finanziamento per acquisto auto: le rate vanno restituite se il mezzo non viene consegnato

Se la vendita e il finanziamento sono collegati,

apr19

19/04/2024

DDL IA e procedimento amministrativo: osservazioni preliminari

Il possibile impatto sull’attività procedimentale