CONSENSO INFORMATO: NIENTE RISARCIMENTO DANNI SE IL PAZIENTE NON DIMOSTRA CHE AVREBBE RIFIUTATO L'INTERVENTO

01 giugno 2021

Con la recente ordinanza n.12593 del 12 maggio 2021, la Corte di Cassazione Civile torna a pronunciarsi su un caso di risarcimento danni dovuto da mancanza di informazione o, meglio, da violazione del consenso informato innanzi ad una negligenza medica.
Il caso di cui si è occupata la Corte trae origine da due interventi agli occhi che, nel tempo, avevano causato al paziente la cecità di un occhio ed il rischio di cecità dell'altro. Pertanto il paziente chiamava in causa sia il medico che la casa di cura per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti due interventi, anche alla luce della mancata informazione ricevuta.
Sia il Tribunale e sia la Corte di appello in sede di gravame avevano rigettato la domanda della paziente dal momento che la medesima non aveva provato né compiutamente allegato che, se fosse stata debitamente informata in merito alle complicanze che ne sarebbero potute derivare, non si sarebbe sottoposta agli interventi.
La Corte di Cassazione, richiamando anche i propri precedenti, ha ribadito nuovamente che "con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento (Cass. n. 2847/2010 e Cass. n. 2998/2016)".
Prosegue poi la Corte che "la necessità, per il paziente, di allegare (e dimostrare) che, se correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento è (…) necessario presupposto per il risarcimento del danno alla salute (e ciò indipendentemente dal fatto che la condotta medica sia stata colposa o non colposa)".
Dalle motivazioni adottate dalla Suprema Corte, si evince pertanto che il paziente, qualora avesse voluto ottenere un risarcimento del danno dal medico per violazione di informazione, data la mancanza del consenso informato, avrebbe dovuto provare che l'informazione sulle complicazioni lo avrebbe indotto a non sottoporsi all'intervento.
La Corte di Cassazione, ha quindi rigettato il ricorso ed ha condannato la ricorrente anche alla refusione delle spese di lite delle proprie controparti.
Avv. Pamela Negrini

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