Il CESSIONARIO DI UN'AZIENDA NON E' RESPONSABILE PER I CREDITI DEI LAVORATORI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO E' CESSATO PRIMA DEL TRASFERIMENTO D'AZIENDA, A MENO CHE NON SI TRATTI DI CREDITI GIA' MATURATI ED ANNOTATI NEI LIBRI CONTABILI DELL'AZIENDA CEDENTE

04 ottobre 2023

Così ha affermato la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21961 del 21 luglio 2023.

Secondo la Cassazione, il regime di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dall’articolo 2112 del Codice civile per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro all'epoca del trasferimento d'azienda.

Di conseguenza, la solidarietà tra cedente e cessionario non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi al momento del trasferimento d'azienda.

Fatta salva l'applicabilità dell'articolo 2560 del Codice civile che contempla, in generale, la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori.
A tale proposito, la Cassazione ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite (n. 5054/2017) che ha escluso ogni interpretazione volta a dilatare l'ambito di applicazione dell'articolo 2560: non possono essere incluse nella previsione di solidarietà, delle obbligazioni non ancora venute alla luce (cioé un mero "rischio di sopravvenienza passiva"), anziché un debito già maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma.

Per la Corte, la responsabilità dell'acquirente/cessionario deve ricondursi nell'alveo della prova/evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale.

 

avv. Stefano Leone, partner

Studio legale Leone

Bologna

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