Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda giudiziale, l’ art.1132 consente al condominio dissenziente di scindere la sua responsabilità in ordine alle conseguenze della controversia per il caso di soccombenza, estraniandosi dalla lite a mezzo di apposita dichiarazione da notificare all'amministratore entro trenta giorni dalla delibera condominiale.
La norma di cui all’ art.1132 c.c. va coordinata con l’ art.1130, che prevede una serie di attribuzioni spettanti all’ amministratore, quali – a mero titolo esemplificativo – l’esecuzione delle delibere assembleari, la disciplina dell’ uso delle cose comuni, ecc., nonché con la norma di cui all’ art.1131 c.c., secondo cui l’ amministratore, nei limiti delle sue ttribuzioni può agire in giudizio contro i condomini e contro i terzi e può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; dovendo notiziare l'assemblea condominiale nel caso in cui il provvedimento o atto giudiziale notificatogli esorbiti dalle proprie attribuzioni.
Alla luce del dettato normativo descritto, l’ amministratore condominiale non è tenuto ad avvertire l’ assemblea condominiale nel caso in cui la lite giudiziale sia riferibile alle proprie attribuzioni, potendo egli autonomamente decidere – senza interpellare l’assemblea dei condomini – se intraprendere una causa o resistere ad una lite.
Senonchè, ai sensi dell’ art.1132 c.c., presupposto essenziale per l'esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è l'esistenza di una delibera dell'assemblea condominiale, resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all'amministratore contiene una domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell'assemblea stessa.
In mancanza di una delibera assembleare, non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c. (Cassazione civile sez. II, 20/03/2017, n.7095).
Va, in ultimo, ricordato che secondo la giurisprudenza costante della Cassazione anche nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c. (Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1970, n. 801; Cass. civ., sez. II, 18 giugno 2014, n. 13885).
Avv. Fabrizio Marescotti
Archivio news