IL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE DA MORTE CAGIONATA DA TERZI E LA TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI IN CASO DI RINUNZIA ALL’EREDITÀ

23 maggio 2022

Un tema molto dibattuto che ancora oggi genera errori interpretativi  da parte di persone che, non consapevoli degli effetti, rinunciano all’eredità di un proprio parente e/o congiunto che, in vita, aveva accumulato uno o più debiti per importi di media o grande rilevanza.

E’ necessaria una premessa.

Dal punto di vista civilistico l’aver cagionato un danno (anche un danno- morte) a terzi comporta l’obbligo di risarcire i danni alle parti danneggiate.

La responsabilità civile può essere di tipo contrattuale, quando l’evento lesivo avviene nell’adempimento di un contratto (ad esempio il paziente che decede all’interno di struttura ospedaliera per mal practice dei medici), oppure di tipo extracontrattuale, quando il danno viene causato in circostanze non collegate ad alcun rapporto contrattuale (ad esempio, la morte provocata da incidente stradale quando il decesso colpisce chi è alla guida del veicolo).

DANNI RISARCIBILI

I danni risarcibili sono, in generale:

-quelli patrimoniali, intesi come perdita economica conseguente al danno subito (nel danno da morte, il lucro cessante e cioè la perdita del reddito attuale o potenziale del familiare di cui gli eredi e prossimi congiunti non beneficiano più e il danno emergente consistente nei costi di cura e funerari patiti e quelli comunque derivanti daldecesso);

-quelli non patrimoniali, nei quali rientrano il danno biologico, cioè il danno consistente nella menomazione temporanea e permanente alle capacità psicofisiche del soggetto ed il danno morale, cioè la sofferenza patita come conseguenza deldanno.

A queste categorie di danno se ne aggiungono altre, elaborate dalla giurisprudenza e dottrina, quale il danno esistenziale, inteso come danno alla vita di relazione, ed il danno tanatologico, (danno da morte) tipico degli eventi lesivi mortali, che si verifica quando tra l’evento lesivo e la morte del danneggiato intercorre un periodo di tempo tale da comportare, per lo stesso soggetto, sofferenze e patema.

In quest’ultimo caso, quando cioè all’evento lesivo consegue la morte del danneggiato, il risarcimento dei danni non patrimoniali spetta agli eredi della persona deceduta, i quali possono agire nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili in solido tra loro.

DIRITTO DEGLI EREDI AL RISARCIMENTO

I danni risarcibili agli eredi possono essere domandati “iure proprio” (cioè per diritto proprio, autonomo e indipendente dallo stato di erede) e “iure hereditatis(in quanto per legge eredi della persona deceduta): la differenza sta nel fatto che nel primo caso viene risarcito il danno morale patito dagli eredi per la perdita del proprio congiunto, nel secondo caso il danno è invece quello subito dalla vittima e che, a seguito della morte, si trasferisce agli eredi.

Sulla trasmissibilità del danno non patrimoniale agli eredi, in particolare del danno tanatologico, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte a chiarirne i limiti,  come  ha  precisato  nella  recente sentenza n. 22451 del27.09.2017.

In particolare, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 15350 del 22.07.2015), la Suprema Corte ha affermato che il danno biologico trasmissibile iure hereditatis, consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione (qui dall’insorgenza  della  malattia)  fino  al  decesso, presuppone che gli effetti pregiudizievoli si siano effettivamenteprodotti.

DANNO TRASMISSIBILE AGLI EREDI

A tal fine è necessario che tra l’evento lesivo ed il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile lasso temporale; con riferimento al danno tanatologico, pertanto, se la morte è subentrata subito dopo l’evento dannoso, o dopo brevissimo tempo (ma non è questo il nostro caso), i giudici della Cassazione ne escludono la risarcibilità; ciò in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio, ovvero nel caso del decesso dopo un esiguo lasso temporale, della mancanza di utilità di uno spazio di vitabrevissimo.

 

In queste ipotesi, dunque, agli eredi spetterà unicamente il danno non patrimoniale “iure proprio”, cioè quello derivante dalla sofferenza per la perdita di un prossimo congiunto; si tratta di un danno quantificabile dal giudice in via equitativa, ricorrendo a parametri e tabelle sviluppati dai Tribunali nel corso degli anni (soprattutto Roma e Milano), in grado di fornire indici di valutazione per la liquidazione del risarcimento.

 

DANNO MORALE IN CASO DI RINUNZIA ALL’EREDITA’.

Soffermiamoci ora sul solo danno non patrimoniale (morale), ovvero il danno da sofferenza interiore per la perdita del familiare ocongiunto.

Esso può essere richiesto da un qualsiasi congiunto (anche un chiamato all’eredità rinunciante) in grado di dimostrare l’esistenza di un legame affettivo con il defunto.

Chi rinuncia all’eredità, però, NON può chiedere il danno patrimoniale al danneggiante, ma può, invece, chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare (danno moraleproprio).

 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Ecco che allora occorre sempre tenere conto che la massa debitoria della persona deceduta va valutata  e computata con molta attenzione, al momento della morte che corrisponde, per legge, alla apertura della successione.

Se il debito o i debiti del de cuius sono di molto inferiori al potenziale danno morte complessivo che può essere risarcito, all’erede converrà non rinunziare all’eredità ma accettarla con beneficio di inventario ai sensi dell’art.485 ss. c.c., onde tenere distinto il proprio patrimonio personale da quello  de cuius e non perdere il diritto al risarcimento più completo (patrimoniale, biologico e tanatologico, morale).

In caso contrario, l’erede potrà rinunziare all’eredità nelle forme di legge e agire in giudizio contro il responsabile della morte del congiunto per i soli danni morali.

 

Avv. Andrea Montanari

  

 

 

 

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