IL DATORE DI LAVORO IMPEDISCE AL DIPENDENTE L'USO DI UNA SCALA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIENE CONDANNATO PER L'INFORTUNIO SUL LAVORO

20 settembre 2023

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25217 del 24 agosto 2023 ha ritenuto responsabile dell’infortunio il datore di lavoro domestico che non aveva dimostrato di avere impedito alla colf l’uso di una scala in condizioni di sicurezza.

La Cassazione ha rilevato che:
- la lavoratrice dovesse provare soltanto "il fatto costituente l'inadempimento" (da intendersi come il fatto dell'infortunio sul lavoro), ma non dovesse provare anche la colpa del datore di lavoro (ovvero la sussistenza dell'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza), essendo invece il datore di lavoro ad avere l'onere di provare di avere messo a disposizione della lavoratrice una scala di lavoro idonea, le direttive impartitele anche a carattere inibitorio in relazione alla particolare situazione di fatto ed alla mansione, la dovuta vigilanza, ed ogni altra accortezza richiesta dalla natura della prestazione (pericolosa, in quanto da svolgersi in altezza).

E, a supporto di questa interpretazione, ha richiamato una risalente giurisprudenza (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 9817 del 14 aprile 2008) secondo cui: "La responsabilità ex articolo 2087 codice civile é di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'articolo 1374 codice civile) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'articolo 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni.
Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno é dipeso da causa a lui non imputabile, e cioé di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno".

 

avv. Stefano Leone, partner

Studio legale Leone

Bologna

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