IL DEPOSITO PREZZO AL NOTAIO, UNA GARANZIA PER L’ACQUIRENTE

16 novembre 2017

Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato le istruzioni all’applicazione della novità introdotta dalla legge sulla concorrenza in materia di compravendite immobiliari, con particolare riferimento alle somme date in deposito al notaio dall’acquirente (art. 1, comma 142 della Legge n.124/2017, che ha modificato l’art. 1, commi 63 e seguenti della Legge n. 147/2013).

La novella legislativa prevede che, qualora sia richiesto da almeno una delle parti, il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.

Tale opportunità rappresenta una protezione contro il rischio di trascrizioni o gravami pregiudizievoli, nelle more tra la stipula e la trascrizione dell’atto di compravendita.          

Le somme versate in deposito al notaio dovranno essere da questi depositate su un conto corrente dedicato “ai sensi della Legge n. 147/2013”; le stesse sono separate dal patrimonio del notaio (quindi non rientrano nella sua successione ), non vanno nella comunione legale del coniuge e sono impignorabili sia dai suoi creditori che dai creditori del venditore.

Come sottolinea il Notariato, tale strumento di tutela si presta a diversi utilizzi; ad esempio, quando nell’atto si conviene che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità, oppure quando, nel caso in cui l’immobile sia gravato da un pignoramento o da un’ipoteca, si convenga in atto che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta cancellazione di dette formalità. In altra ipotesi, qualora l’immobile sia occupato dal venditore, si potrà convenire che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta consegna della casa all’acquirente libera da persone e cose. Anche nel caso in cui il venditore non abbia saldato tutte le spese condominiali a suo carico, al fine di tutelare l’acquirente dalla responsabilità solidale prevista dall’art. 63 disp. att. C.C., vengono depositate presso il notaio le somme necessarie a coprire tali spese, con l’incarico per il notaio di effettuare i pagamenti richiesti dall’amministratore di condominio.

Il documento del Notariato, infine, sottolinea che il deposito del prezzo garantisce il corretto e sicuro perfezionamento del trasferimento del denaro dall’acquirente al venditore, il quale, pur incassando le somme dopo qualche giorno, non correrà tuttavia alcun rischio in relazione all’effettivo incasso della somma pattuita.

Avv. Pamela Negrini

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