Come noto il 1° aprile scorso è entrata in vigore la Riforma cd. Cartabia (D.lgs. n. 149/2022) che ha riflessi importanti anche sul processo civile.
Una delle nuove norme introdotte che riguardano le autorizzazioni alle alienazioni di beni di minori, interdetti o persone soggette a amministrazioni di sostegno e gli eredi in beneficio di inventario (di particolare nostro interesse è la categoria degli Enti di terzo settore e degli Enti ecclesiastici che non possono accettare le eredità, in quanto persone giuridiche, se non con il beneficio di inventario con le conseguenti autorizzazioni alla vendita dei beni ereditati da richiedere al Tribunale civile ai sensi dell’art. 493 c.c. e 747 c.p.c. ) è l’art. 21 che introduce la figura del notaio, in possibile sostituzione del Tribunale civile in sede di giurisdizione volontaria, quale pubblico ufficiale abilitato a concedere le predette autorizzazioni.
La novità rientra in quella tendenza del Legislatore, ormai ultra ventennale, a creare strumenti alternativi o deflattivi al ricorso al Giudice ordinario; ciò nel tentativo di alleggerire la durata dei procedimenti giudiziali per cercare di ricondurre i medesimi entro tempi di durata più accettabili e allineati con i tempi di un procedimento giurisdizionale medio degli altri Paesi europei.
La nuova norma, in deroga al sistema precedente, prevede ora che le autorizzazioni alla alienazione dei predetti beni possono anche essere concesse dal “notaio rogante” (dove per “notaio rogante” il Legislatore fa chiaro riferimento al notaio che poi stipulerà l’atto per cui gli viene richiesta la previa autorizzazione).
Sul punto è già intervenuto il Consiglio nazionale del notariato che ha evidenziato una serie di condivisibili punti oscuri della nuova norma che richiederanno il formarsi di una prassi comune il più possibile condivisa.
Viene ora da chiedersi come la parte istante dovrà regolarsi nella scelta più opportuna tra una strada e l’altra offerta dall’attuale sistema “a doppio binario “: Tribunale o notaio?
La nostra opinione è che la valutazione andrà fatta, caso per caso, insieme al proprio consulente legale che materialmente dovrà poi redigere l’istanza di autorizzazione corredata dalla documentazione necessaria per ottenere l’autorizzazione.
Vi saranno casi, come spesso avviene nella prassi, in cui l’acquirente del bene alienando non si è ancora “materializzato” e conseguentemente non ha ancora designato il notaio di sua fiducia che rogherà l’atto di vendita del bene; orbene, in queste ipotesi, in mancanza di un notaio già individuato o individuabile, la parte istante dovrà certamente ricorrere al procedimento giudiziale (e così al Tribunale civile) per ottenere l’autorizzazione alla vendita.
Dopo di che, ottenuta l’autorizzazione comprendente anche il prezzo minimo di vendita e, a volte, le modalità di reimpiego del prezzo, provvederà a immettere il cespite sul mercato.
avv. Andrea Montanari
Senior partner
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