IL VINO “CARAMINO” NON PUÒ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO D’IMPRESA

24 giugno 2022

Il “Caramino” - vino rosso che veniva prodotto per i Marchesi del castello di Briona nell’alto Piemonte e che è ora diventato uno dei primi vini del Nord Piemonte, vino particolarmente adatto ad essere consumato durante le feste - non può essere registrato come valido marchio d'impresa. Lo ha recentemente stabilito una sentenza del Tribunale di Torino del 18 febbraio 2022 a definizione di un’azione che era stata promossa da un viticoltore che commercializzava un vino denominato “Caramino”, in quanto proveniente da uve raccolte nelle vigne ubicate nella Regione per l’appunto denominata “Caramino”, nei confronti di un altro soggetto che aveva anche provveduto a registrare la denominazione “Caramino” come marchio d’impresa per contraddistinguere prodotti della classe 33, vale a dire proprio le bevande alcoliche, nel tentativo di determinare a suo favore una situazione di monopolio su quella parola. Al contrario, il Tribunale di Torino ha qualificato la denominazione “Caramino” come un toponimo, ricavandone quale conseguenza il divieto di registrazione del termine come marchio per violazione dell’art. 13 c.p.i., norma che per l’appunto vieta la registrazione come marchio anche di quel segno che indica la provenienza geografica del prodotto stesso. Il Tribunale di Torino ha però chiarito - e trattasi di precisazione importante! - che un toponimo può, in linea generale, essere registrato come marchio, ma soltanto "qualora non presenti alcun nesso con la categoria e la provenienza dei prodotti per cui è registrato, ovvero, in altre parole, quando il toponimo viene utilizzato alla stregua di un nome di fantasia, ipotesi chiaramente non sussistente nella fattispecie in esame posto che il toponimo Caramino ha da sempre un preciso significato d’origine nel settore enologico”. Risultava però, in concreto, che il termine “Caramino” fosse stato da sempre utilizzato per identificare la provenienza del vino da quella specifica regione e che dunque tale termine non potesse divenire oggetto di monopolio quale marchio d’impresa da parte di alcuno per identificare prodotti, quali le bevande alcoliche, con i quali presentava un chiaro criterio di collegamento. La registrazione del termine “Caramino” come marchio è stata poi considerata nulla non solo ex art. 13 c.p.i. ma anche ex art. 19 c.p.i., in quanto è stata ravvisata la mala fede in capo al soggetto registrante che aveva avuto quale unico scopo quello di impedire ad altri produttori di indicare che il loro vino provenisse dalla zona di Caramino; sia, infine, anche ex art. 14 c.p.i., stante la natura persino ingannevole della registrazione stessa, posto che era pure risultato che il registrante nemmeno conduceva vigne nella Regione “Caramino” e che, di conseguenza, l’utilizzo da parte sua di quel marchio geografico per identificare del vino che non proveniva da quella regione veniva ad attribuire al segno un carattere all’evidenza decettivo, ritenuto ulteriore motivo di nullità della registrazione del medesimo.    

Avv. Giovanni Ciccone

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