Con la recente pronunzia n.59 depositata il 1 aprile 2021, la Corte Costituzionale accoglie i rilievi di sospetta incostituzionalità formulati dal Tribunale di Ravenna sull’ art.18 della L.n.300/70 (Statuto dei Lavoratori), come modificato a seguito dell’ approvazione della L.n.92/12 (Riforma Fornero), nonché accoglie i dubbi che gran parte della dottrina e dei commentatori avevano sollevato immediatamente dopo la modifica del citato art.18, allorchè balzava agli occhi la differente tutela prevista a favore del lavoratore nei casi di licenziamento illegittimo per giustificato motivo soggettivo (per esempio per ragioni disciplinari) rispetto ai casi di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo (cosiddetto economico, ovvero per ragioni tecniche, organizzative e produttive).
Il comma 4 del citato art. 18, come modificato dalla Riforma Fornero, prevedeva che, in caso venisse accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento soggettivo, il Giudice condannasse il datore alla corresponsione di un’ indennità e disponesse la reintegra del lavoratore, mentre il comma 7 del medesimo articolo prevedeva che, in caso di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento oggettivo, al lavoratore spettava la medesima indennità prevista per il licenziamento soggettivo ed Il Giudice aveva la facoltà - e non era obbligato - a disporre la reintegra nel posto di lavoro.
In sostanza, il Giudice, nel caso di licenziamento soggettivo invalido per insussistenza del fatto era tenuto ad ordinare la reintegra, mentre se il licenziamento era oggettivo aveva ampissima (ed, a modesto parere dello scrivente, ingiustificata) discrezionalità se disporre o meno la reintegra.
Si trattava – evidentemente – di una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, alla luce del trattamento irragionevolmente discriminatorio che il legislatore aveva riservato a situazioni identiche, come ha rilevato il Tribunale di Ravenna.
La Corte Costituzionale, investita della questione, ha accolto i sospetti del Tribunale di merito, rilevando che il carattere meramente facoltativo della reintegrazione prevista per il licenziamento oggettivo rivelasse una disarmonia interna al sistema delineato dalla legge n. 92 del 2012 e vìolasse il principio di eguaglianza.
In seguito all’intervento della Corte Costituzionale sono parificati i trattamenti ed, anche in caso di licenziamento oggettivo illegittimo, il Giudice è tenuto a disporre la reintegra, qualora accerti l’insussistenza del fatto.
Avv. Fabrizio Marescotti
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