LA DECADENZA DALLO STATUS DI EREDE BENEFICIATO PER NON AVER COMPIUTO L’ INVENTARIO NEI TERMINI DI LEGGE

13 giugno 2019

Le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti possono accettare le eredità a loro devolute, ai sensi dell’art.473 c.1 c.c., unicamente col beneficio d’ inventario, che evita la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede, di modo che quest’ ultimo, nel caso in cui i debiti dell’asse ereditario superino i crediti, non sia tenuto ad onorarli in misura superiore al patrimonio ricevuto.

Ai sensi dell’art.484 c.3 c.c. la dichiarazione di accettazione beneficata deve essere preceduta o seguita dall’ inventario dei beni, che – a norma dell’art.487 comma 2 e 3 c.c. – deve essere compiuto nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione, salva la proroga accordata dall’ autorità giudiziaria; in mancanza, chi ha accettato con beneficio d’ inventario è considerato erede puro e semplice. Quando, invece, l’erede ha compiuto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’ accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

Qualora, poi, il chiamato all’ eredità, al momento dell’apertura della successione (che coincide con il decesso del de cuius) sia nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario, a norma dell’art.485 c. 1 c.c., entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Se entro tale termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’ eredità è considerato erede puro e semplice.

Dalla normativa descritta, si desume che l’ accettazione con beneficio d’ inventario costituisce una fattispecie a formazione progressiva che si compone di una pluralità di atti (la dichiarazione d’ accettazione beneficiata, da riceversi da un notaio o dal cancelliere del Tribunale, soggetta a pubblicità legale e la redazione dell’ inventario nei termini e modalità stabiliti dalla legge) l’ uno dei quali, a seconda delle ipotesi, precede o segue l’ altro, ma tra loro indissolubilmente connessi in quanto tesi entrambi al fine di evitare la confusione del patrimonio dell’ erede con quello ereditario e di limitare la responsabilità di quest’ ultimo per le obbligazioni ereditarie.

In applicazione della citata normativa, La Corte di Legittimità ha da sempre ritenuto che l’ accettazione dell’ eredità ad opera di una persona giuridica non potesse che avvenire, giusta l’ art. 473 c.1 c.c., con beneficio d’ inventario e, pertanto, il mancato perfezionamento del modulo legale, per omessa redazione dell’ inventario nei termini e modi previsti dalla legge, comportasse che l’ ente chiamato non acquistasse la qualità di erede (Cassazione civile sez. II, 12/04/2017, n.9514; Cassazione civile sez. II, 29/09/2004, n.19598 e molte altre).

Da tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, una recentissima pronunzia della Suprema Corte ha reputato di discostarsi. Secondo la citata sentenza, la definitiva perdita del diritto di accettare l’ eredità in conseguenza della mancanza o della tardiva formazione dell’ inventario, successivamente alla dichiarazione di accettazione beneficiata, costituirebbe a carico di una persona giuridica, associazione, fondazione od ente non riconosciuto una causa di decadenza da tale diritto, che, in realtà, nessuna norma prevede: tanto più se si considera che, negli altri casi di accettazione beneficiata (per esempio di una persona fisica), la stessa evenienza (e cioè la mancata o tardiva formazione dell'inventario dopo la dichiarazione di accettazione con il relativo beneficio) comporta non la perdita del diritto di accettare l’ eredità ma soltanto l’ acquisto dello status di erede in modo puro e semplice e non “beneficiato” (artt. 485 c.c., comma 1, art. 487 c.c., comma 2, e art. 489 c.c.). Secondo la citata pronunzia, deve, pertanto, ritenersi che l’ente al quale sia stata devoluta un’ eredità, una volta che l’ accettazione beneficiata abbia perduto i suoi effetti per la mancata formazione dell’ inventario nei termini prescritti, possa senz’ altro procedere ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata ed al successivo inventario nei predetti termini.

Pertanto le persone giuridiche conservano il diritto di accettare l’eredità anche quando la dichiarazione di accettazione abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell'inventario nei termini stabiliti dalla legge (Cassazione civile sez. II, 27/05/2019, n.14442).

Si tratta di una pronunzia rivoluzionaria, in relazione a cui potrebbe intervenire – visti gli attuali orientamenti contrapposti della Suprema Corte – una pronunzia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione per dirimere il contrasto di giudicati.

Nel frattempo, è opportuno che persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti si attengano strettamente ai termini e modalità previsti nel c.c. per l’accettazione beneficiata, posto che l’orientamento prevalente permane quello espresso nelle pronunzie della Cassazione civile n.9514/17 e n.19598/04.

Avv. Fabrizio Marescotti

 

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