LA GESTIONE DELL’AZIENDA (AGRITURISMO) AVVIATA DAL DE CUIUS COSTITUISCE ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’
30 settembre 2019
L’accettazione dell’eredità non richiede necessariamente una dichiarazione espressa e formale, ma può essere implicita in un comportamento diretto a gestire il patrimonio del de cuius e tale da ritenersi incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità (c.d. accettazione tacita).
La giurisprudenza ha individuato varie ipotesi che comportano l’accettazione tacita dell’eredità (altre sono direttamente previste dalla legge), come, ad esempio, incassare in banca un assegno rilasciato al defunto in pagamento di un suo credito, pagare dei debiti ereditari con denaro prelevato dal patrimonio ereditario, avviare un’azione divisoria, impugnare un testamento, ecc.
Tra le suddette ipotesi, vi è anche quella della gestione dell’azienda (con tutto ciò che ne comporta: materiale accoglienza degli ospiti, gestione delle stanze e dei locali, quotidiana ricezione dei pagamenti da parte clienti, ecc) avviata dal de cuius da parte del chiamato all’eredità.
Tale caso, è stato di recente affrontato dal Tribunale di Ravenna che, con la sentenza n. 974/19, in accoglimento dell’azione di accertamento di accettazione tacita dell’eredità promossa dal ns. studio per conto di una Cliente, ha, per l’appunto, affermato che la successione nella conduzione dell’azienda paterna da parte del chiamato, protrattasi per quasi sei anni, costituisce una condotta del tutto incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità, disattendendo la tesi della controparte, secondo la quale il predetto comportamento poteva invece rientrare nell’ambito dell’amministrazione ordinaria del patrimonio caduto in successione e, come tale, essere consentito al chiamato all’eredità dall’art. 460 c.c..
Avv. Teodoro Sinopoli
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