Qui di seguito un breve commento ad una recente ed interessante sentenza, la nr. 2107 del 10 luglio 2018, con cui la II sezione civile del Tribunale di Bologna ha negato l’applicabilità della speciale disciplina di tutela del contraente debole di cui all’art. 3, commi 3 e 4 della L. 192/1998 sulla subfornitura industriale al rapporto di fornitura di componenti in ghisa sferoidale prodotti mediante fusione intercorso, per oltre dieci anni, fra una importante fonderia padovana ed un noto gruppo industriale del territorio che produce impianti per la produzione di ceramiche.
La legge 192/1998 disciplina i contratti di subfornitura industriale, definiti come quelli con cui “un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente” , tutelando in modo particolare il subfornitore, considerato contraente “debole”, ”, tramite la previsione di termini brevi di pagamento (60 giorni dalla consegna delle merci o comunicazione di avvenuta produzione), di interessi sui corrispettivi pagati oltre il sessantesimo giorno in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, di una penale del 5%dell'importo in relazione al quale non sono stati rispettati i termini di pagamento in caso di ritardo oltre il novantesimo giorno, infine con la provvisoria esecutorietà ex lege del relativo decreto ingiuntivo.
L’attenzione degli interpreti si è sempre concentrata sulla ricognizione di criteri di qualificazione differenziale della subfornitura rispetto ad altri rapporti contrattuali con caratteristiche simili (l’appalto, ad esempio), soprattutto nell’ipotesi, frequente, di mancanza di contratto in forma scritta - prescritto a pena di nullità dall’art. 2 comma 1 - cui è equiparata (art. 2, comma 2) l’ipotesi di proposta scritta inviata dal committente, via mail o fax o tramite portale, “…non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi” .
La decisione qui in commento, che ha rigettato le milionarie domande proposte dal sedicente subfornitore, si fonda sulla rilevata assenza, nel caso specifico, di dipendenza tecnica ed economica del subfornitore, correttamente identificati (soprattutto la prima) come elementi qualificanti il rapporto in relazione alla ratio che ispira la normativa.
Così decidendo, il Giudice di prime cure ha aderito alla tesi interpretativa da sempre prevalente (di recente, Cass. Civ. Sez. III, 25 agosto 2014 nr. 18186) , che individua l’elemento qualificante il rapporto appunto nel vincolo di dipendenza tecnica in cui si trova ad operare il subfornitore una volta inserito nel ciclo produttivo del committente, essendo tenuto ad eseguire le lavorazioni secondo i progetti e le direttive tecniche da quest’ultimo impartite e rimanendo sempre soggetto al suo diretto e penetrante controllo.
In termini economici, il nucleo significativo della nozione di subfornitura viene a coincidere con il concetto di esternalizzazione, di affidamento a terzi di una fase del processo produttivo che il committente già svolgeva in proprio o potrebbe comunque svolgere in proprio perché ne detiene l’intero know how, e che invece affida ad una impresa esterna, debole” sotto il profilo negoziale (ecco evocata la dipendenza economica definita dal successivo art. 9) perchè concentra la propria attività su di un processo produttivo di cui non ha il dominio, per produrre un bene che verrà utilizzato e commercializzato dal solo committente.
La sentenza in commento chiarisce bene anche un ulteriore aspetto, niente affatto scontato, ossia il fatto che il requisito della dipendenza o soggezione tecnica debba essere riferito al know how di produzione del componente commissionato al subfornitore e non a quellodel bene complesso finale prodotto e commercializzato dal committente, come evidenziato anche da altre pronunce di merito puntualmente richiamate dal giudice di Bologna.
Ne consegue, che non si può comunque parlare di dipendenza tecnologica in casi – come quello in esame – in cui il committente vincola il fornitore a specifiche tecniche di prodotto ed a processi di controllo post produzione anche dettagliate e puntigliose ma che mai afferiscono al know how di gestione del processo produttivo (nel nostro caso, il procedimento di fusione).
Quanto alla dipendenza economica, l’art. 9 della L. 192/98 - norma trasversale”, ritenuta applicabile anche a rapporti contrattuali diversi dalla subfornitura - la definisce come situazione di debolezza negoziale e ne vieta l’abuso
Nell’intrepretazione prevalente viene ricondotta ad ipotesi di monocommittenza o committenza prevalente, in cui il subfornitore ha effettutato investimenti c.d. idiosincratici, cioè dedicati ad adeguare la propria produzione alle esigenze espresse dalla committenza stessa, e difficilmente riconvertibili, con conseguenti serie difficoltà nel reperimento di valide alternative di mercato per la propria attività.
Più che rappresentare un elemento di qualificazione differenziale, la dipendenza economica è considerata un indice sintomatico utile a rivolvere il nodo della qualificazione contrattuale; così anche nel caso specifico, in cui peraltro il preteso contraente debole aveva dedotto un protratto abuso di dipendenza economica e formulato una domanda di risarcimento milionaria.
Avv. Paola Mutti
Archivio news