LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEVE CONSIDERARSI USO AZIENDALE DI TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
04 dicembre 2017
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 novembre 2017, n. 26869, ha affermato che la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sè, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda (e che sono definite tali perchè, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda) - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha quindi ritenuto che la riduzione dell’orario lavorativo riconosciuto dal datore agli impiegati, dovendosi considerare un uso aziendale di trattamento di miglior favore, riconducibile alle clausole d’uso di cui all’articolo 1340 c.c., iscritte nel contratto di lavoro alla stregua di patti individuali, è derogabile solo in melius da pattuizioni collettive, mentre eventuali modificazioni delle stesse, anche aziendali, non possono derogare, in quanto fonti esterne rispetto al contratto di lavoro.
Avv. Teodoro Sinopoli
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