LEGGE GELLI, LA BOZZA DEL DECRETO ATTUATIVO CON I NUOVI REQUISITI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL’ESAME DEL MISE

30 ottobre 2019

Lo schema di decreto sui requisiti delle polizze assicurative, previsto dall’articolo 10 della Legge Gelli è all’esame del Ministero dello Sviluppo economico, non senza le prime critiche.
In particolare, rimandando per il resto alla lettura del testo integrale, ai sensi dell’art. 3 l’assicuratore, per quanto riguarda la responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria richiamata dall’articolo 7 della legge n. 24/17, si obbliga a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese), “causati da morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni cagionati a terzi e prestatori d’opera con dolo o colpa grave dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell’ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Da questa prima stesura il danneggiato da colpa lieve parrebbe restare escluso dalla copertura assicurativa. Le coperture includono, inoltre, la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura.
Per quanto riguarda le coperture per i professionisti sanitari che svolgono la loro attività al di fuori di una delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che prestano la loro opera all’interno delle strutture in regime libero-professionale, o ancora che si avvalgano della struttura nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con un paziente, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’esercente l’attività libero professionale, in adempimento di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, “per i danni colposamente cagionati a terzi”.
Fermo l’obbligo da parte dell’assicuratore di tenere indenne l’esercente la professione sanitaria presso la struttura, a qualunque titolo, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti, viene introdotta una nuova ipotesi di rivalsa, ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 9 della Legge Gelli (dolo o colpa grave), esercitabile dall’assicuratore qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM) per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità.
L’articolo 4 disciplina l’importo dei massimali di garanzia delle polizze assicurative in relazione alle attività esercitate e alle diverse classi di rischio.
L’articolo 5 precisa l’efficacia temporale della garanzia, che è prestata nella forma “claims made” ed opera dal momento in cui l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento, a condizione che la stessa sia presentata per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferita a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
In caso di cessazione definitiva dell’attività lavorativa del professionista sanitario, compreso l’esercente attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Questa copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello dell’ultima annualità della cessata polizza di assicurazione.
L’art. 5-bis regola il diritto di recesso dell’assicuratore che potrà essere esercitato solo in caso di condotta gravemente colposa reiterata dell’esercente la professione sanitaria e
accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
L’articolo 7 prevede le eccezioni opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificamente per iscritto, tra le quali: i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa; fatti generatori di responsabilità verificatisi e richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati dall’articolo 5; il mancato pagamento del premio.
Ai sensi dell’art. 8 le strutture sanitarie possono decidere, in alternativa al contratto di assicurazione, di operare mediante assunzione diretta del rischio, che dovrà risultare da apposita delibera approvata dai vertici della struttura sanitaria; in particolare, la struttura che deciderà di operare mediante assunzione diretta del rischio dovrà costituire un fondo specifico (art. 9) a copertura dei rischi individuabili al termine dell’esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento e un fondo messa a riserva (art. 10) per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati che comprende l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento, presentate nel corso dell’esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione. La relativa congruità di tali accantonamenti dovrà essere certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.
Secondo l’art.14, la struttura dovrà istituire al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la funzione di valutazione dei sinistri in grado di valutare sul piano medico-legale, nonché clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura. Tale funzione dovrà fornire il necessario supporto ai fini della determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio.
La struttura si dovrà inoltre dotare (art. 15), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di procedure di controllo, di risorse umane, di mezzi e strumenti informatici, atti a garantire che i processi di valutazione siano affidabili ed efficaci nel continuo.
L’art. 16 disciplina, infine, le norme transitorie e finali: in particolare, gli assicuratori dovranno dovranno predisporre i nuovi contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Le polizze sottoscritte prima dell’entrata in vigore del presente decreto, se non conformi ai nuovi requisiti minimi, resteranno in vigore e saranno considerate idonee fino alla scadenza e comunque non oltre i successivi 12 mesi.


Con il cambio di Governo e l’insediamento dei nuovi ministri alla Salute, Sviluppo Economico ed Economia, è verosimile che i tempi per il via libera da parte del MISE si allungheranno, anche alla luce delle prime criticità e perplessità emerse, con particolare riferimento - tra le altre - a come le strutture possano dotarsi, per la determinazione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri, di risorse umane e strumentali idonee “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Avv. Carlo Casali

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