Con la recente sentenza n. 3120 (presidente Genovese, relatore Di Pastena) i giudici della Commissione tributaria provinciale di Napoli hanno stabilito che la notifica di una cartella di pagamento deve considerarsi giuridicamente inesistente qualora venga eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificata che non risulti dai pubblici elenchi.
Il contenzioso si instaurava a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, eseguito ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 dall’agenzia Entrate Riscossione, la quale notificava la relativa cartella di pagamento; l’atto impositivo veniva impugnato dal contribuente, che, tra gli altri motivi, eccepiva l’inesistenza giuridica del suddetto atto in quanto notificato da un indirizzo di posta elettronica certificata non ricompreso negli elenchi ufficiali.
I giudici campani accoglievano il ricorso ed annullavano la cartella evidenziando che, secondo quanto disposto dall’articolo 3-bis della legge 53 del 1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi (...) La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
La Commissione provinciale ricordava inoltre che il Dlgs 82 del 2005 (il Codice dell’amministrazione digitale) ha istituito il pubblico elenco dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) e che, inoltre, in base all’articolo 26 del Dpr 602 del 1973, la notifica della cartella deve essere eseguita a mezzo di Pec all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), ovvero all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.
La pronuncia dei Giudici partenopei si allinea ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 3709/2019 e n. 9893/2019 e le ordinanze n. 9562/2019 e n. 17346/2019. In particolare, con tale ultima Ordinanza, i Giudici di legittimità hanno osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che non risulta da pubblici elenchi, in base al citato articolo 3-bis della Legge n. 53 del 1994.
Sulla base di quanto stabilito dalle suddette norme, pertanto, è stato ritenuto necessario che l’attività di notifica debba avvenire attraverso l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi al fine di assicurare la certezza della provenienza, nonché della destinazione degli atti.
Nel caso in esame, sulla base della documentazione prodotta, la Ctp di Napoli ha appurato che l’agenzia delle Entrate Riscossione aveva trasmesso la cartella di pagamento, per la notifica, da un indirizzo Pec diverso da quello presente nel pubblico registro e che, per tali ragioni, la stessa notifica doveva considerarsi inesistente.
Rilevante, infine, l’uniforme orientamento di altre Commissioni provinciali, quali Ctp Roma n. 2799, Ctp Perugia n. 379 del 2019 e Ctp Reggio Calabria n. 3369 del 2021.
Avv. Pasquale Deninno
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