LA SUCCESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN CASO DI MORTE DEL LOCATORE

07 aprile 2017

Il contratto di locazione non viene meno con la morte di una delle due parti contrattuali, ma determina una mera successione del contratto. L’erede, infatti, può essere equiparato all’acquirente, con la conseguenza che, anche in caso di successione, può trovare applicazione l’art. 1602 c.c., a norma del quale “il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in particolare, “la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l’obbligazione relativa al pagamento del canone nei confronti degli eredi divenuti titolari della locazione”. Conseguentemente, in caso di morte del locatore, non è necessario stipulare un nuovo contratto di locazione tra erede e conduttore.

Avv. Teodoro Sinopoli

Archivio news

 

News dello studio

dic24

24/12/2023

LA RESPONSABILITA’ CIVILE SANITARIA AI TEMPI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA

LA RESPONSABILITA’ CIVILE SANITARIA AI TEMPI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA

"Inizia con questo articolo, in tema di Intelligenza Artificiale (IA) e Responsabilità Medica, la collaborazione con il nostro studio legale l'avvocato Marcello Albini". Scopo della presente

nov29

29/11/2023

“LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEWBLOWING: COSA DEBBONO FARE GLI ENTI E LE AZIENDE PER METTERSI IN REGOLA”

“LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEWBLOWING: COSA DEBBONO FARE GLI ENTI E LE AZIENDE PER METTERSI IN REGOLA”

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n 24 ha apportato modifiche sostanziali alla normativa del cosiddetto Whistleblowing. Si precisa che detta normativa tutela, da eventuali “ritorsioni”, il soggetto

nov21

21/11/2023

IL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NELLE STRUTTURE SANITARIE: TRA OBBLIGO DI LEGGE E OPPORTUNITA'

IL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NELLE STRUTTURE SANITARIE: TRA OBBLIGO DI LEGGE E OPPORTUNITA'

"Inizia con questo articolo in tema di PRIVACY nell’ambito SANITARIO la collaborazione con il nostro studio legale l'avvocato Mattia Guido Pignatti Morano di Custoza".   L'entrata

News

ago1

01/08/2025

Responsabilità medica e non rispetto del termine per introdurre il giudizio dopo l’ATP: domanda procedibile

<p>Il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0003031071"

ago1

01/08/2025

Crisi d'impresa: nessun compenso al professionista inadempiente

<p>Nel giudizio di verifica conseguente