LA SUCCESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN CASO DI MORTE DEL LOCATORE
07 aprile 2017
Il contratto di locazione non viene meno con la morte di una delle due parti contrattuali, ma determina una mera successione del contratto. L’erede, infatti, può essere equiparato all’acquirente, con la conseguenza che, anche in caso di successione, può trovare applicazione l’art. 1602 c.c., a norma del quale “il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in particolare, “la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l’obbligazione relativa al pagamento del canone nei confronti degli eredi divenuti titolari della locazione”. Conseguentemente, in caso di morte del locatore, non è necessario stipulare un nuovo contratto di locazione tra erede e conduttore.
Avv. Teodoro Sinopoli
Archivio news