NON È NECESSARIA LA RELAZIONE TECNICA PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI URBANI

15 aprile 2019

Il comma 1 bis dell’ art.29 della Legge n. 52 del 27.02.1985, introdotto dall’ articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prevede, tra l’ altro, che gli atti di trasferimento degli immobili urbani devono contenere, a pena di nullità, oltre all' identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti da parte alienante, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione – sempre secondo il comma 1 bis dell’ art.29 – può essere sostituita da un’ attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

In data 12 luglio 2017 il Consiglio Notarile di Bologna, l’ Ordine degli Ingegneri di Bologna, l’ Ordine degli Architetti di Bologna ed il Collegio Provinciale dei Geometri di Bologna siglavano un Protocollo d’ Intesa in merito all’ applicazione della citata norma, impegnandosi a favorire l’ utilizzo dell’ attestazione di conformità redatta da un professionista abilitato ed allegando al protocollo un modello di relazione tecnica; il tutto nell’ interesse delle parti alla commercializzazione di un immobile dotato di regolarità catastale ed urbanistica, nonché nell’ interesse superiore dello Stato ad evitare contenziosi in materia.

In estrema sintesi, all’ atto della stipula della compravendita e in applicazione del citato protocollo, si raccomandava al venditore di affidare l’ incarico ad un professionista abilitato affinchè redigesse la sopracitata relazione tecnica, garantendo la regolarità urbanistica e catastale dell’ immobile.

Simili protocolli d’ intesa venivano sottoscritti in quasi tutta l’ Emilia-Romagna ed in alcune Province della Toscana.

Tuttavia, l’ Autorità Garante della concorrenza e del mercato è intervenuta in materia, evidenziando che tale iniziativa potrebbe porsi in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza laddove il Consiglio Notarile non si limiti a consigliare l’utilizzo della relazione tecnica, ma ne richieda obbligatoriamente l’adozione da parte dei notai con modalità attuative uniformi, in quanto verrebbe limitata l’autonomia dei singoli professionisti nel definire il livello qualitativo della propria prestazione.

Il Consiglio Notarile ha, in seguito, chiarito che la relazione tecnica costituisce un documento consigliato, ma non obbligatorio per le compravendite di immobili urbani, conformemente – peraltro – a quanto previsto dal comma 1 bis dell’ art.29 della Legge n. 52 del 27.02.1985.

Avv. Fabrizio Marescotti

 

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