PARTE CIVILE: NON DOVUTE LE SPESE IN CASO DI PATTEGGIAMENTO

11 luglio 2022

Quando e perché non sussiste alcun meritevole interesse a costituirsi parte civile nel procedimento penale (e ad essere rimborsato delle relative spese...)

 

La questione decisa dalla Corte di Cassazione il 9 marzo u.s. (Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 8227/2022), trae origine dalla costituzione di parte civile del danneggiato da reato avvenuta nel corso dell’udienza ex art. 447 C.p.p. (Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini preliminari); si trattava dunque dell’udienza fissata ai soli fini della decisione circa l’accoglimento o il rigetto della richiesta di patteggiamento avanzata dalla persona indagata nel corso delle indagini preliminari. Nella sentenza con cui veniva applicata la pena concordata, il GIP riconosceva altresì il ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile. La Suprema Corte ha annullato tale decisione ritenendola errata.

La Sentenza in commento si pone, in concreto, nel solco dell’indirizzo ermeneutico che aveva già escluso la condanna alla refusione delle spese di costituzione di parte civile in caso di remissione di querela (Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 30988/2007), di richiesta di applicazione della pena formulata a seguito del decreto di giudizio immediato (Cass. pen. Sez. VI, Sent. n. 22512/2011) o contestualmente all’opposizione a decreto penale di condanna (Cass. pen. S.U., Sent. n. 47803/2008), aggiungendo dunque un nuovo “caso” in cui, coerentemente con la ratio espressa dalle precitate pronunce, la Costituzione di parte civile non viene ritenuta funzionale ad alcun interesse processuale meritevole di tutela. La mancanza di concreto interesse ad intervenire nel procedimento penale laddove l’esito di quest’ultimo, già noto, non consentirà alcun ristoro alla parte privata, pregiudica tuttavia ancor più in radice la legittimazione stessa alla costituzione di parte civile.

*§*

 Conformemente al principio di preclusione della costituzione di parte civile nel corso delle indagini preliminari in presenza di una richiesta di patteggiamento - espresso da tempo dalla giurisprudenza di legittimità che aveva all’epoca risolto un contrasto sorto fra le Sezioni semplici (cfr: Cass. Pen. S.U., Sent. n. 47803/2008), la Suprema Corte ha quindi ritenuto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore del danneggiato – laddove comminata all’esito dell’udienza fissata esclusivamente per il vaglio della richiesta di c.d. patteggiamento in un contesto in cui non era configurabile in alcun modo una situazione di ‘soccombenza’ di una parte rispetto ad un’altra risultata ‘vittoriosa’.

Se è vero infatti che la domanda di rifusione ha, quale presupposto indefettibile, la legittima aspettativa a che il giudizio penale possa concludersi con l’accoglimento delle pretese risarcitorie avanzate dalla parte privata, ne consegue l’evidente superfluità a costituirsi parte civile per l’udienza camerale instaurata in funzione della definizione anticipata della regiudicanda tramite c.d. patteggiamento.

Ma per la stessa ragione la persona danneggiata da reato non ha nemmeno diritto ad essere “parte” del processo poiché la sua partecipazione all’udienza fissata per la valutazione dell’accordo intervenuto fra P.M. ed imputato è di fatto inutile. Così che la stessa “richiesta” di costituzione della parte civile mediante deposito del relativo atto sarebbe affetta da nullità assoluta non altrimenti sanabile, come al contrario aveva sostenuto il Procuratore Generale affermando che, trattandosi di violazione di norma procedurale inerente l’intervento delle parti private, si fosse dinanzi ad una nullità di ordine generale a c.d. regime intermedio, ossia non rilevabile né deducibile dopo la sentenza di primo grado, o per la prima volta, con il ricorso in cassazione. D’altronde è la stessa Suprema Corte a precisare al riguardo che un’eventuale decisione emanata in sua assenza non potrebbe costituire alcun tipo di violazione processuale non contemplando l’art. 447 c.p.p., in capo alla persona offesa (cui impropriamente si attribuirebbe la qualifica di ‘parte’), il diritto a ricevere l’avviso della data di fissazione dell’udienza [cfr. Cass. pen., Sez. IV, Ord. n. 287/1994].

Senza tralasciare una ulteriore considerazione di ordine logico altrettanto significativa al riguardo. Stante la mera eventualità della presenza del difensore dell’imputato e del P.M. all’udienza camerale ex art. 447 C.p., la domanda della parte civile presentabile anche direttamente in udienza potrebbe persino non giungere a conoscenza del diretto interessato, arrecando così un serio pregiudizio al diritto di difesa e rappresentando una chiara violazione del principio di buona fede. 

*§*

In conclusione.

Anche in sede di patteggiamento ex art. 447 C.p.p. – come in altre situazioni similari “per finalità” - laddove il giudice non si deve pronunciare sulla domanda di restituzione o risarcimento del danno, il danneggiato non può aspirare allo ‘scopo naturale’ della propria partecipazione, non ravvisandosi quindi alcun concreto interesse né a costituirsi parte civile, né tanto meno a rassegnare conclusioni ed ancor meno alla refusione delle spese di assistenza e rappresentanza giudiziale.

Simile comportamento processuale – secondo quanto desumibile dall’oramai consolidato orientamento della Suprema Corte - si pone ai limiti dell’abuso del diritto, inteso quale utilizzo deviato di una facoltà processuale che l’ordinamento riconosce in capo a chi lamenta di aver subito un danno in conseguenza di reato. Una costituzione di parte civile che non sia funzionale alla tutela degli interessi civili in sede penale, rischia infatti di apparire puramente preordinata a vessare l’imputato gravandolo delle spese di assistenza e difesa della parte privata in assenza di un giudizio di “soccombenza” vero e proprio. Per prevenire tale condotta è dunque compito del giudice rigettare in primis la costituzione di parte civile, ovvero in ogni caso non procedere alla liquidazione di alcuna spesa dalla stessa sostenuta non essendovene “titolo”.

Per converso, l’unica circostanza in cui sussisterà ancora una legittima aspettativa in ordine alla liquidazione delle spese legali, si avrà soltanto qualora il danneggiato non venga messo formalmente a conoscenza dell’intervenuto accordo tra PM ed imputato [Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 34530/2020].

Dott.ssa Ylenia Liverani

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