REDDITO DI CITTADINANZA E NUOVE FATTISPECIE INCRIMINATRICI

15 febbraio 2019

Il Decreto legge nr 4 del  2019 – “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni” – pubblicato in GU il 28.01.2019 ed entrato in vigore il giorno successivo, 29.01.2019 - nell’istituire e disciplinare il reddito di cittadinanza,  ha introdotto anche una nuova fattispecie incriminatrice ad hoc.

Dopo aver definito, all’art. 2, le condizioni ed i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento del beneficio, nel successivo art. 7 sanziona con la reclusione da due a sei anni la condotta di chi “ Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, .. al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute”.

La clausola di riserva evoca immediatamente il delitto previsto dall’art. 640-bis del codice penale, rubricato Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, che punisce le truffe che riguardano contributi, finanziamenti, mutui agevolati e più in generale erogazioni da parte dello Stato, enti pubblici o delle Comunità Europee, e che è senz’altro reato più grave, essendo sanzionato con la reclusione fino a sette anni.

Rispetto alla truffa aggravata, il nuovo art. 7 del DL 4/29 realizza però un’anticipazione di tutela, configurando una fattispecie di pericolo a dolo specifico: per la consumazione del delitto è necessario e sufficiente  che  la condotta  (attiva od omissiva) descritta dalla norma venga posta in essere per ottenere il beneficio senza averne i requisiti, indipendentemente poi dall’effettivo ottenimento o meno del medesimo, mentre il delitto di cui all’art. 640 bis è fattispecie di danno a dolo generico e perciò si perfeziona solo con il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte del soggetto attivo e del correlativo danno per lo Stato o altro ente, avendosi altrimenti solo un tentativo.

Ancora,ntrambi i delitti sono a condotta vincolata, ma mentre per l’integrazione della truffa occorre che gli artifici o raggiri (ivi compreso il silenzio maliziosamente serbato su circostanze od elementi che il soggetto passivo aveva l’obbligo o il dovere di riferire) abbiano indotto in errore il soggetto passivo, il nuovo art. 7 incrimina il solo rendere o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l’omissione di  informazioni dovute, se poste in essere con la finalità tipizzata, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo sia indotto o meno in errore.

L’avverbio indebitamente delimita l’area di rilevanza penale alle sole ipotesi in cui il soggetto attivo persegua l’ottenimento del beneficio non avendone i requisiti: di conseguenza, dovrebbe risultare atipica e quindi irrilevante l’ipotesi, tutt’altro che scolastica, di condotta tipica realizzata da soggetto che erroneamente creda di non avere diritto ad un beneficio che invece gli spetterebbe in ogni caso.

Stante il tenore letterale della norma, il nuovo art. 7 potrà concorrere con i  delitti di falsità materiale o ideologica commessi dal privato (artt.482 e ss cp ) o con i delitti di falsità personale (art. 494 e ss cp) , che non restano affatto assorbiti, mentre pare senz’altro speciale rispetto all’art. 489 CP, che incrimina l’uso di atto falso da parte di soggetto che non sia concorso nella falsità.

Quanto alla nozione di informazioni dovute , la cui omissione accompagnata da dolo specifico integra il reato, non potrà che estendersi a on tutti quei dati/notizie che il precedente art. 2  qualifica come rilevanti per l’ottenimento del beneficio e che riguardano la cittadinanza /soggiorno, le condizioni patrimoniali reddituali, la composizione  del nucleo familiare, la condizione lavorativa ecc.

Il comma 2 dell’art. 7 del DL 4/19 prevede una seconda fattispecie di  reato, che riguarda la fase successiva a quella dell’ottenimento del beneficio, con cui viene sanzionata con la reclusione da uno a tre anni l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita’ irregolari, nonche’ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11.

A completamento, il comma 3 prevede che in caso di condanna definitiva per i due reati di cui sopra e per quello di cui all'articolo 640-bis del codice penale, ed anche in caso di definizione con cd. patteggiamento, consegua di diritto l'immediata revoca del beneficio, con efficacia retroattiva, con obbligo per il beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito e divieto di accedere al beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

 

Avv. Paola Mutti

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