SUL PATRIMONIO MINIMO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA DI UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

28 febbraio 2019

L’art. 22 del c.d. Codice del Terzo Settore (D.LGS. n. 117/17) considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000,00 euro per le associazioni e a 30.000,00 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Quando risulta che il predetto patrimonio minimo e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare e, in una fondazione, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Va ricordato che le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNT).

Fino alla piena operatività del RUNT, tuttavia, l’ottenimento della personalità giuridica può essere richiesto e ottenuto solamente tramite la procedura prevista dal richiamato D.P.R. 361/2000, presentando l’istanza alla prefettura o agli uffici regionali/provinciali competenti. In tal caso, secondo la Circolare del Ministero del Lavoro del 29.12.17, “i limiti patrimoniali minimi fissati dal comma 4 dell’art. 22, potranno tuttavia costituire, in assenza di puntuali disposizioni normative sul tema, un parametro atto a sostenere la valutazione discrezionale dell’organo competente sull’adeguatezza della dotazione patrimoniale dell’ente”.

 

Avv. Teodoro Sinopoli

 

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