SUL REQUISITO DI FORMA DELLA DATA DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
31 maggio 2018
Il carattere di requisito di "forma" proprio della data del testamento olografo fa sì che, ai fini della validità del negozio, ciò che conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile - nella sua completezza di giorno, mese e anno - dal contenuto della scheda testamentaria (come nel caso in cui essa contenga dati o indicazioni equipollenti), senza che possano rilevare elementi estranei all'atto, ricavabili aliunde; non rileva invece - ai fini della validità del testamento - che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera. L’ art. 602, comma 3, c.c., infatti, non ammette la prova della non veridicità della data apposta sulla scheda testamentaria, se non nei casi in cui "si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento". Perciò, coerentemente al carattere di requisito di "forma" proprio della data del testamento olografo, la falsità di tale data non costituisce, di per sé, causa di annullabilità del testamento; mentre costituisce causa di annullamento del testamento olografo la mancanza (o l'incompletezza) della data, che può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacità del testatore, sulla priorità di data fra più testamenti o su altre questioni da decidersi in base all'accertamento del tempo in cui l'olografo fu redatto.
Avv. Teodoro Sinopoli
Archivio news